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FONDO EST – LA CONTRIBUZIONE AL FONDO È DOVUTA ANCHE NEL PERIODO DI INTERDIZIONE ANTICIPATA PER MATERNITÀ
Si pubblica la circolare con la quale Est chiarisce che la contribuzione al Fondo è dovuta anche nel periodo di interdizione anticipata per maternità. Al riguardo, viene precisato che tale periodo deve considerarsi in base alla vigente normativa (art.17 DLgs 151/2001) un’anticipazione dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità. Pertanto, sotto il profilo contributivo, lo stesso non può essere assimilato ai periodi di aspettativa non retribuita o di Cassa integrazione guadagni straordinaria per i quali il Regolamento prevede la sospensione dei versamenti al Fondo.
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