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LAVORATORI DISABILI - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ASSUNZIONE DEI DISABILI
Il Ministero del Lavoro ha definito i criteri per la concessione dei contribuiti previsti dall’art. 13 della legge 68/99, che le Regioni possono concedere per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge. Il contributo potrà essere erogato per: • le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, lettera b), della legge n. 68/1999 (convenzioni con le cooperative sociali); • le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tramite le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 nella misura e in base all'entità della riduzione della capacità lavorativa; • per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile. Le Regioni determineranno l'entità del contributo in relazione al costo salariale realmente sostenuto dai datore di lavoro e lo erogano nell'ambito di tre annualità. L'erogazione di ciascuna annualità del contributo sarà subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro con il disabile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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