|
LAVORATORI DISABILI – MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER ASSISTENZA AL DISABILE
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 31 del 6 luglio c.a., ha preso in esame le problematiche inerenti le modalità per la fruizione dei permessi, pari a 3 giorni mensili frazionabili anche in permessi orari, previsti dall’art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, per l’assistenza al disabile, quali ad esempio: • con quanto preavviso debbano essere richiesti tali permessi; • chi stabilisce, datore di lavoro o lavoratore, le date di fruizione del permesso; • facoltà per il dipendente di modificare la data di fruizione di permessi già programmati. Al riguardo, il Ministero ha precisato che occorre far riferimento a principi generali volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile, e evidenzia, per il datore di lavoro: la possibilità di richiedere una programmazione dei suddetti permessi con cadenza settimanale o mensile, laddove possibile; l’esigenza di seguire criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze; possibilità, per il lavoratore, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, dal momento che le esigenze di assistenza e di tutela del disabile, prevalgono sulle esigenze imprenditoriali.
Allegati
|