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ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2012

Il 6 dicembre 2011 Regione Lombardia e le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto l’Accordo Quadro sugli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012.
L’accordo prevede per le imprese che non hanno i requisiti per poter accedere alla CIGS (tipologia 1) la possibilità di richiedere un periodo di CIG in deroga pari a 500 ore di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro per ciascuno dei lavoratori sospesi (intervento A). La richiesta iniziale è rinnovabile per una sola volta. Per le imprese che nel 2011 abbiano richiesto il rinnovo dell’intervento A successivamente al 1° ottobre 2011 possono richiedere un ulteriore intervento A per la durata massima di 200 ore.
Per le imprese che hanno esaurito i periodi di CIGS previsti dalla normativa vigente (tipologia 2) possono richiedere un periodo massimo di 6 mesi di CIG in deroga (intervento B).Per le imprese che hanno esaurito i periodi di CIGS previsti dalla legislazione ordinaria che attuano un piano di risanamento della situazione aziendale che comporti l’accesso ad un ulteriore periodo di CIGS, possono richiedere un periodo massimo di 8 mesi di CIG in deroga. Per le imprese che cessano l’attività e sia prevista e concordata una procedura di mobilità possono richiedere un periodo di 6 mesi di CIG in deroga rinnovabile solo se al termine dei 6 mesi riducono di almeno il 15% il numero dei lavoratori in esubero.
Inoltre, per i soggetti di tipologia 1 esclusi dall’intervento A (procedura concorsuale; presentazione di un rinnovo di intervento A nel 2011 anteriormente al 1° ottobre 2011; precedente presentazione di un intervento B) possono richiedere un periodo massimo di 6 mesi, rinnovabili per un periodo analogo solo se riducono del 15% il numero dei lavoratori in esubero per i quali si richiede la CIG in deroga. Se stipulano un accordo di solidarietà possono chiedere 12 mesi di CIG in deroga.     
Per i lavoratori licenziati che non hanno diritto né all’indennità di mobilità né all’indennità di disoccupazione è prevista la possibilità di poter ottenere il trattamento di mobilità in deroga per un periodo massimo di 12 mesi, comunque non oltre il 31.12.2012. Per i lavoratori licenziati che hanno diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria per la durata di 8 mesi, è concessa la mobilità in deroga per un massimo di 4 mesi e comunque non oltre il 31.12.2012.
Le modalità applicative dell’accordo, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, saranno definite a breve dalla competente Sottocommissione Regionale.

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