L’Inps, con circolare n. 82 del 16 giugno 2009, esamina i criteri che regolano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali, precisando che il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sostituisce l’indennità di malattia pertanto se durante la sospensione dal lavoro, cassa integrazione a zero ore, insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie.
Invece, nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia antecedente all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGS si possono prospettare due ipotesi:
• se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
• qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.