Gio, 18 aprile 2019

APPRENDISTATO - REGIME CONTRIBUTIVO APPLICABILE IN CASO DI TRASFORMAZIONE DA APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO AD APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

L’Inps, con messaggio n. 1478 del 10 aprile c.a., fornisce chiarimenti sul regime contributivo applicabile nell'ipotesi di trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato professionalizzante, prevista dall'art. 43, comma 9, del D.lgs. 81/2015.
 
La trasformazione in oggetto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la prosecuzione di quello già in essere, conseguentemente l’aliquota contributiva ridotta per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è limitata ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.
 
Per i periodi decorrenti dalla data di trasformazione del contratto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, alla quale va aggiunta l'aliquota dello 0,31% di finanziamento della NaSpi nonché quella dello 0,30%, destinata al finanziamento dei fondi interprofessionali di formazione continua.

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