L’accordo Territoriale per la Provincia di Varese siglato tra le Parti Sociali del terziario il 19 maggio 2020, istituisce il Comitato Territoriale come previsto dall’art. 13 punto 2 del Protocollo sulla sicurezza del 24 Aprile 2020. Il Comitato composto dai componenti dell’Organismo Paritetico e dagli RLST ha l’obiettivo di:
L’azienda, assolvendo all’obbligo indicato all’art. 13 punto 2 del Protocollo del 24 aprile 2020, può inviare l’istanza per la richiesta di parere del Comitato Territoriale all’indirizzo pec: sicurezza@unipec.va.it
Il comitato Territoriale provvederà alla verifica dell’adeguatezza delle procedure ivi indicate rispetto all’attività lavorativa svolta ed a rilasciare all’azienda un parere di “conformità” o “non conformità”, e ad indicare eventuali indicazioni operative per migliorarne le misure contenute.
Se l’azienda non ha provveduto alla realizzazione del Protocollo aziendale potrà utilizzare la check list allegata quale valido strumento di supporto per la realizzazione dello stesso.
Il Comitato Territoriale opererà gratuitamente nei confronti delle aziende iscritte all’Organismo Paritetico Provinciale ed in regola con il versamento annuale.
Scarica qui l’istanza per l’attivazione del Comitato Territoriale
L'Organismo Paritetico Provinciale organizza corsi di formazione per il Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS) conformi a quanto previsto dall’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008. In base questo articolo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa. Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente. Il corso generale, a cui possono accedere aziende regolarmente iscritte all’Organismo Paritetico, ha durata di 32 ore, mentre i corsi di aggiornamento RSL che forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro hanno una durata minima di 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. A seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.
Le
aziende che intendono avviare una “collaborazione” - ai sensi dell’art. 37
comma 12 del D.lgs. 81/2008, per la parte riguardante la formazione dei
lavoratori - con Organismo Paritetico Provinciale, devono inviare
una preventiva richiesta provvedendo a compilare la modulistica qui riportata ed
inviandola, unitamente alla documentazione richiesta al seguente indirizzo
pec: sicurezza@unipec.va.it
Per ciascun corso l’Impresa dovrà indicare:
Verificata la
corretta sussistenza di tutte le condizioni sopraindicate, l’Organismo
Paritetico darà riscontro della collaborazione entro quindici giorni dalla data
d’invio della richiesta, con comunicazione contenente il numero di protocollo
assegnato.
Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti modalità operative, si fa rinvio al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., all’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 20/2011 del 29 luglio 2011.
L’OPP ha il compito di risolvere e definire le controversie
sorte sull’ applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione. Le aziende o i dipendenti
possono inoltrare istanza, in essa deve essere indicato
in modo chiaro l’oggetto della controversia e tutte le generalità della
controparte. L’OPP ha tempo 10 gg dal ricevimento
dell’istanza per richiedere la versione dell’altra parte interessata e dovrà deliberare entro 20 gg dalla presentazione delle
contro-deduzioni. Trascorsi i termini, ovvero, risulti fallito il
tentativo di conciliazione, ciascuna delle due parti può adire l’Organismo
Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura da
presentarsi, entro 30gg.
Le
istanze devono essere inviate provvedendo a compilare la modulistica qui riportata ed
inviandola, unitamente a tutta la documentazione richiesta al seguente
indirizzo pec: sicurezza@unipec.va.it