NORMATIVA SICUREZZA

ACCORDO QUADRO STATO REGIONI FORMAZIONE LAVORATORI E DATORI DI LAVORO

Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione degli Accordi Stato Regioniper la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. 

OBBLIGO DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I VOLONTARI

La Commissione tecnica del Ministero del Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con interpello n. 8 del 27 marzo 2014, relativamente all'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, ha precisato che si applica il regime previsto per i lavoratori autonomi per i quali viene disposta l'applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 81/08 ovvero l'obbligo di utilizzo delle attrezzature di lavoro conformi alle normative e obbligo di uso di DPI.
Inoltre, qualora i soggetti sopra richiamati  svolgano la loro prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti lavorativi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad adottare tutte quelle misure utili ad eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i diversi soggetti.

VALUTAZIONE RISCHI IN MATERIA DI SICUREZZA - CHIARIMENTO MINISTERIALE

Si provvede a pubblicare la nota di chiarimenti del Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2013 in ordine al termine finale della possibilità di autocertificazione della valutazione dei rischi e conseguente adozione delle procedure standardizzate in cui si evidenzia che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina il prossimo 31 maggio 2013.
 
In particolare, dopo le diverse proroghe che si sono succedute, viene indicata l’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 29 del D.Lgs 81/08 in cui si dispone che: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 del comma 8 lett.f) e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”.
 
Secondo l’interpretazione ministeriale è da prendere in considerazione “la scadenza del terzo mese successivo e poiché il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate entra in vigore il 6 febbraio 2013, la scadenza del terzo mese successivo è da intendersi riferita al 31 maggio 2013. Di conseguenza, come anticipato, la nota  chiarisce che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione di rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

FORMAZIONE LAVORATORI ART. 37

CIRCOLARE 20/11 MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 20 del 29 luglio 2011, ha fornito chiarimenti in merito all’attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con essi, con riferimento alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

CIRCOLARE N 7/2012 REGIONE LOMBARDIA

Si allega la Circolare n. 7/2012 con cui Regione Lombardia provvede a dare le prime indicazioni circa gli Accordi Stato Regione sulla formazione RSPP e lavoratori. Al fine di facilitare l'individuazione degli Enti Bilaterali ed Organismi Paritetico Provinciali presenti sul territorio R.L. ha creato un repertorio facilmente consultabile allegato alla circolare sopracitata.

FORMAZIONE LAVORATORI – TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Al punto 11 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, disciplinante contenuti e modalità di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti, viene stabilito che l’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di cinque anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
L’aggiornamento, che ha durata quinquennale, dovrà avere una durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori, indipendentemente dai livelli di rischio dell’attività (basso, medio, alto).

L’Accordo specifica inoltre, al punto 9, che nei corsi di aggiornamento non dovranno essere riprodotti argomenti e contenuti già affrontati nei corsi base, ma dovranno essere trattate tematiche che potranno riguardare:

  • Approfondimenti giuridico normativi
  • Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • Aggiornamenti sulla organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Si ricorda infine che, secondo quanto previsto al punto 3 dell’Accordo, l’aggiornamento potrà avvenire utilizzando le modalità di apprendimento e-learning.

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