COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ACCORDO CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE
Si allega l'Accordo siglato il 21 settembre 2012, da cui risulta possibile effettuare la convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali in sede sindacale, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di Conciliazione, ove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE - I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER I LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

E’ stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013, avente ad oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In particolare, il Ministero fornisce chiarimenti operativi in ordine al campo di applicazione della normativa, alle motivazioni del licenziamento, alle modalità per l’apertura e lo svolgimento della procedura, nonché agli esiti del tentativo di conciliazione.

APPRENDISTATO

ACCORDO PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE APPRENDISTATO NEL TURISMO
E' stato siglato il 17/04/2012 l'accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell'apprendistato nel settore turismo tra FIPE, Federalberghi, Fiavet, Faita e Federreti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. 
L'accordo è uno tra i primi in Italia a dare attuazione al nuovo testo unico sull'apprendistato, anche in coerenza con le linee della nuova riforma del mercato del lavoro approvata dal Governo, giungendo a pochi giorni dalla scadenza del periodo transitorio del 25 aprile e costituisce una risposta puntuale per consentire alle imprese di utilizzare uno degli strumenti più importanti per l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’intesa conferma l’impianto generale contenuto nel CCNL sull’apprendistato professionalizzante con la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche che si svolgerà esclusivamente in azienda, ribadisce l’importanza del ruolo della bilateralità ed individua le figure professionali del settore sovrapponibili a quelle dell’artigianato per le quali è stata prevista una durata maggiore, quali ad esempio: cuoco, pasticcere, gelatiere, barman, gastronomo, pizzaiolo.

STANDARD FORMATIVI MINIMI RELATIVI ALL'OFFERTA PUBBLICA

La Regione Lombardia, con la delibera n. 2933 del 25 gennaio 2012, ha approvato gli standard formativi minimi relativi all’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
I suddetti standard formativi (allegato A) avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 D.Lgs. 167/2011 stipulati a far data dal 25 aprile 2012. A partire dall’1.1.2013, gli standard formativi di cui al provvedimento si applicano, invece, a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante, stipulati anche prima del 25 aprile 2012 e ancora attivi.

RESTANO VALIDE LE REGOLAMENTAZIONI PREVISTE DAI CCNL PER LA FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE
Confcommercio ha posto al Ministero del Lavoro alcuni quesiti in merito alla corretta applicazione dell’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 176/2010.

Il Ministero del Lavoro ha risposto con interpello n. 25 del 10 giugno 2010, sottolineando che la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità del citato comma 5 ter e che pertanto lo stesso rimane applicabile. Resta dunque confermata, la possibilità di percorsi in apprendistato con formazione esclusivamente aziendale anche dopo la sentenza.

La Corte, ha evidenziato che anche in caso di formazione esclusivamente interna, la relativa disciplina non può prescindere da una legislazione frutto di una intesa tra Regioni e le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale.
In merito, il Ministero precisa che in assenza di una completa legislazione regionale sono i CCNL che determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo, senza che debbano trovare necessariamente applicazione i principi definiti per l’apprendistato con formazione finanziata., tra i quali, la durata delle 120 ore annue di formazione.
Pertanto l'Ente Bilaterale riattiva la Commissione Paritetica Provinciale per la firma del parere di conformità per la formazione esclusivamente aziendale.


POSSIBILITÀ DI ATTIVARE UN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER I DOCENTI
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 38 del 5/11/2010, ha preso in esame un interpello relativo alla possibilità di attivare contratti di apprendistato professionalizzante con docenti abilitati all’insegnamento ma sprovvisti delle necessarie competenze professionali in varie materie, in considerazione dell’evoluzione del sistema dell’istruzione.
Fermo restando che:
  • l’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro;
  • può essere attivato in tutti i settori di attività;
  • il possesso di eventuali competenze già acquisite dalla persona da assumere non impedisce l’attivazione di un percorso di apprendistato purchè nell’ambito del piano formativo individuale sia ravvisabile un percorso di natura addestrativa di carattere teorico e pratico volto ad un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore;
Il Ministero ritiene ammissibile l’utilizzo del contratto di apprendistato professionalizzante anche in relazione al personale docente già abilitato all’insegnamento, a condizione che il piano formativo individuale vada ad individuare percorsi formativi ed uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione.


INDICAZIONI ORARIO LAVORO RIPARTITO - INTERPELLO 11/2009
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 20 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito posto dalla Confcommercio, in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000, secondo il quale “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. In particolare è stato chiesto se nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione di lavoro giornaliera a tempo pieno o superiore, sia sufficiente indicare nel contratto di lavoro soltanto l’ammontare della stessa prestazione giornaliera senza la puntuale indicazione delle fasce orarie. 
Il Ministero del lavoro ha chiarito che “la previsione legislativa circa la puntuale indicazione della collocazione temporale della prestazione deve intendersi finalizzata esclusivamente a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero”. Quando, invece, la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non è necessario predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. In conclusione, nella ipotesi di contratto a tempo parziale di tipo verticale, non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui la prestazione deve essere svolta nell’ambito della singola giornata.
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