Si allega l'Accordo siglato il 21 settembre 2012, da cui risulta possibile effettuare la convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali in sede sindacale, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di Conciliazione, ove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.
E’ stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013, avente ad oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In particolare, il Ministero fornisce chiarimenti operativi in ordine al campo di applicazione della normativa, alle motivazioni del licenziamento, alle modalità per l’apertura e lo svolgimento della procedura, nonché agli esiti del tentativo di conciliazione.
Il Ministero del Lavoro, ha precisato che nell’ipotesi in cui un’azienda intenda instaurare un contratto di apprendistato in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza, o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato tale istituto, il datore di lavoro potrà far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. (Scarica Interpello Art.9 nella sezione allegati)
COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTOIl Ministero del Lavoro, con interpello n. 34 del 15 ottobre 2010, ha precisato che qualora si verifichi una sospensione del rapporto di apprendistato, per determinare il corretto termine di scadenza di tale rapporto, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento al principio di effettività; pertanto le interruzioni del rapporto inferiori al mese sono ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento. Analogo principio si applica ai periodi di assenza uguali o superiori al mese da calcolarsi, salvo diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi, in quanto in mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, valutando l’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo. Conseguentemente, quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo non sarà necessaria la proroga del rapporto.
N.B.: Variano dunque le previsioni dell’Accordo provinciale di Varese (cedevole rispetto all’accordo nazionale) che si ricorda prevede: contratti di tre anni: 1° anno: 55%; 2° 65%, 3° 75% contratti di quattro anni: 1° anno: 50%; 2° 60%, 3° 70%, 4° 80%
PER L'APPRENDISTATO DI III LIVELLOIl 12 aprile 2010 è stata pubblicata sul BURL la circolare n. 6 del 2011 che si allega integralmente. (Scarica Circolare nella sezione allegati)
DISCIPLINA REGIONALE APPRENDISTATOIl Decreto modifica ed integra il precedente provvedimento individuando linee di indirizzo per la formazione degli apprendisti minori assunti - prima del 2 maggio 2011 - assunti ex Legge Treu e introduce alcune precisazioni sull’offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 DLgs 167/11. (Scarica Decreto 3322, allegato B e C nella sezione allegati)