COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

ACCORDO CONVALIDA DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE

Si allega l'Accordo siglato il 21 settembre 2012, da cui risulta possibile effettuare la convalida di dimissioni o risoluzioni consensuali in sede sindacale, anche avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Commissioni di Conciliazione, ove congiuntamente costituite dalle parti, ovvero degli enti bilaterali territoriali nel caso di assenza delle citate commissioni.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE - I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO PER I LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

E’ stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013, avente ad oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012. In particolare, il Ministero fornisce chiarimenti operativi in ordine al campo di applicazione della normativa, alle motivazioni del licenziamento, alle modalità per l’apertura e lo svolgimento della procedura, nonché agli esiti del tentativo di conciliazione.

APPRENDISTATO

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO IN ASSENZA DI REGOLAMENTAZIONE COLLETTIVA

Il Ministero del Lavoro, ha precisato che nell’ipotesi in cui un’azienda intenda instaurare un contratto di apprendistato in assenza di un contratto collettivo proprio del settore di appartenenza, o nel caso in cui il datore di lavoro applichi un contratto collettivo che non abbia disciplinato tale istituto, il datore di lavoro potrà far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine per individuare sia i profili normativi che economici dell’istituto. (Scarica Interpello Art.9 nella sezione allegati)

COMPUTO DEI PERIODI DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 34 del 15 ottobre 2010, ha precisato che qualora si verifichi una sospensione del rapporto di apprendistato, per determinare il corretto termine di scadenza di tale rapporto, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, occorre fare riferimento al principio di effettività; pertanto le interruzioni del rapporto inferiori al mese sono ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato, perché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento. Analogo principio si applica ai periodi di assenza uguali o superiori al mese da calcolarsi, salvo diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, anche come sommatoria di brevi periodi, in quanto in mancanza di una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso dall’impresa medesima, valutando l’effettiva incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo. Conseguentemente, quando tale assenza non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo non sarà necessaria la proroga del rapporto.

ACCORDO NAZIONALE PER IL I E III LIVELLO

PER APPRENDISTATO DI I LIVELLO
La seguente disciplina per la retribuzione delle ore svolte presso il datore di lavoro, ferme restando le previsioni di legge per la formazione curriculare:
  • ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7);
  • ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
  • ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione: 1° e 2° anno - 50% della retribuzione dei qualificati 3° anno - 65% della retribuzione dei qualificati eventuale 4° anno – della retribuzione 70% dei qualificati

N.B.: Variano dunque le previsioni dell’Accordo provinciale di Varese (cedevole rispetto all’accordo nazionale) che si ricorda prevede: contratti di tre anni: 1° anno: 55%; 2° 65%, 3° 75% contratti di quattro anni: 1° anno: 50%; 2° 60%, 3° 70%, 4° 80%

PER L'APPRENDISTATO DI III LIVELLO
E’ Prevista la seguente disciplina per la retribuzione:
  • ore di formazione svolte presso l'istituzione formativa: nessuna retribuzione (art. 43, co. 7);
  • ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
  • ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione: prima metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di due livelli seconda metà del periodo: l'apprendista è sottoinquadrato di un livello. (Scarica Accordo nella sezione allegati)
APPRENDISTATO E FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE

Il 12 aprile 2010 è stata pubblicata sul BURL la circolare n. 6 del 2011 che si allega integralmente. (Scarica Circolare nella sezione allegati)

DISCIPLINA REGIONALE APPRENDISTATO

Il Decreto modifica ed integra il precedente provvedimento individuando linee di indirizzo per la formazione degli apprendisti minori assunti - prima del 2 maggio 2011 - assunti ex Legge Treu e introduce alcune precisazioni sull’offerta formativa pubblica per le competenze di base e trasversali nell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 DLgs 167/11. (Scarica Decreto 3322, allegato B e C nella sezione allegati)

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