L’Inps, con circolare n. 116 del 2 ottobre c.a., fornisce
indicazioni in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena
scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del
settore privato, introdotto dal D.L. n. 111/2020.
L’articolo 5, del citato Decreto Legge, ha introdotto, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato al 50% dall'INPS, da
utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza
del periodo di quarantena del figlio
convivente e
minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto
verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere
la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale
tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Per poter fruire del predetto congedo, il genitore richiedente deve essere in
possesso di tutti i seguenti requisiti:
- deve avere un
rapporto di lavoro dipendente in essere;
- non deve
svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del
congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- il figlio, per
il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
- deve essere
convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il
figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
- il figlio per
il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai
sensi dell’articolo 5 del D.L. n. 111/2020, con provvedimento del
Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a
seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori
conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per
periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020
(data di entrata in vigore del D.L. n. 111/2020) e il 31 dicembre 2020.
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