FORMAZIONE SICUREZZA ENTRO 30 GIORNI: SETTORI INTERESSATI E REGOLA OPERATIVALa legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, in fase di conversione l’art. 1-bis “Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della L. 287/1991) e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’art. 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 81/08 si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro). Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, in considerazione del basso livello di rischio di tali attività e delle modalità di erogazione del servizio, la formazione in materia di salute e sicurezza e l’eventuale addestramento specifico (richiamato dall’art. 37, comma 4, lett. a), D.Lgs. 81/2008) devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro. Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia. |