Il testo della Legge n. 34 dell’11 marzo è disponibile nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026.
Di seguito, le principali misure:
Part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale (articolo 6).
L’articolo 6 introduce, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a 1.000 lavoratori complessivi, la possibilità, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in aziende fino a 50 dipendenti, aventi anzianità contributiva ante 1996 e con i requisiti per conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, di accedere ad un regime di part–time incentivato fino alla prima data utile di decorrenza della pensione.
I suddetti lavoratori possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell’orario compresa tra un minimo del 25% e un massimo del 50%.
Agli stessi è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per lo stesso periodo viene riconosciuta, altresì, l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro nonché la contribuzione figurativa per i periodi di riduzione, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
I benefici previsti dalla disposizione sono subordinati alla condizione che, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, il datore proceda, contestualmente, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni. Per le nuove assunzioni è possibile avvalersi delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.
Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG (articolo 10).
L’articolo 10 reca una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare:
- integra la disciplina in materia di modelli di organizzazione e di gestione (MOG), idonei a escludere la cd responsabilità amministrativa dell’impresa, connessa ad alcuni reati, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, demandando ad INAIL il compito di elaborare, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese, con l’individuazione di precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, nonché il compito di supportare le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo (art. 30, comma 5-ter). Tale semplificazione si aggiunge alle previsioni vigenti che definiscono, al medesimo articolo 30, procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei suddetti modelli;
- include i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro, tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 37, comma 4);
- stabilisce che l’addestramento specifico dei lavoratori, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (art. 37, comma 5).
Il comma 2 dell’articolo in esame, apporta modifiche all’articolo 4, comma 40 della Legge n. 92/2012 disponendo che il lavoratore, sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.
Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (articolo 11).
L’articolo 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ambito dell’istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.
In particolare, viene previsto che l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e, in particolare, quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, sia assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 3, comma 7-bis).
La violazione del suddetto obbligo informativo comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96 (art. 55, comma 5, lett. c).