Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID – 19, Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 604 del 10 settembre
contenenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19, rispetto a quelle contenute nel DPCM 7 settembre
2020.
Obbligo di utilizzo
della mascherina o di altre protezioni:
- Nel
territorio regionale è
fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca,
nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto.
- Tale
obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia
possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri
dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la
mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale
impiego.
- Sono
fatte salve le specifiche disposizioni relative a determinate attività
economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida
allegate all’Ordinanza.
- È
soggetto all’obbligo, a prescindere dal luogo di svolgimento
dell’attività, il personale che presta servizio nelle attività economiche,
produttive e sociali.
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
- Deve
essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura
corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di
lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere
altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà
consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in
tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente
tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale
circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove
nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008.
- Il
medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede
agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui
segnalati.
- Il
lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di
medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente
mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda
è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del
MMG.
- In
ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare –
attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di
misurare la temperatura corporea.
- Il
datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a
campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono
l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa.
- E’
fortemente raccomandata la rilevazione della temperatura anche nei
confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad
attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della
temperatura corporea dei clienti è obbligatoria.
Sono prorogate al 15 ottobre le precedenti disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020
per gli
ingressi nel territorio regionale di chi rientra da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.
Attività economiche, produttive e ricreative:
In allegato all’Ordinanza l’elenco delle attività svolte nel rispetto delle specifiche misure contenute nelle corrispondenti schede.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti
dalla data dell'11 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020
Attività economiche, produttive e ricreative:
In allegato all’Ordinanza l’elenco delle attività svolte nel rispetto delle specifiche misure contenute nelle corrispondenti schede.
Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti
dalla data dell'11 settembre 2020 e sono efficaci fino al 15 ottobre 2020