L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 8 del 18 aprile c.a., fornisce indicazioni, anche alla luce delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato Regioni il 25 maggio 2017, per il corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari ed individuare possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.
L’attività di vigilanza è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità del rapporto formativo, pertanto occorrerà valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Inoltre, l’Ispettorato individua una serie di altri indicatori per valutare il rapporto formativo e, qualora ne riscontri la mancanza, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015.