È consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del
tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non
sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti
assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di
sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è
esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa
integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono
ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali
approvate con d.g.r. 17 gennaio 2018, n. 7763.